1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Il lavoratore ha la facoltà, in qualsiasi momento, di sospendere e di riattivare successivamente il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari effettuato ai sensi del comma 7».