Art. 7.
(Sospensione del versamento del TFR maturando a forme pensionistiche complementari).

      1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

          «9-bis. Il lavoratore ha la facoltà, in qualsiasi momento, di sospendere e di riattivare successivamente il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari effettuato ai sensi del comma 7».

 

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